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R.D. 26/06/1924 n. 1054

Regio Decreto 26/06/1924 n. 1054

Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato.

TITOLO I Della composizione del Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato si compone del Presidente, di cinque presidenti di sezione, di cinquanta consiglieri, di un segretario generale, di due primi referendari, di tre referendari e di cinque segretari di sezione . Il Presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal Ministro per l'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le funzioni di segretario generale sono conferite per incarico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo referendario. Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere. Le promozioni al grado di primo referendario e le nomine a referendario hanno luogo in conformità dell'articolo seguente .

2. Le promozioni al grado di primo referendario hanno luogo per decreto rea- le e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di presidenza, a referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado. I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esame tra i funzionari appartenenti all'amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Con decreto del Ministro per l'interno sono stabilite le modalità del concorso.

3. Gli stipendi del personale indicato negli articoli precedenti sono determinati dalle tabelle annesse al R.D. 11/11/1923 n. 2395 . Il funzionario chiamato a coprire il posto di segretario generale al Consiglio di Stato, se è fornito di stipendio superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione. R.D. 26/06/1924 n. 1054 – Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato.

4. La metà dei posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato, deve essere conferita al personale della magistratura che abbia prestato non meno di quattro anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di referendario e di primo referendario.

5. I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seg.: 1° non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso; 2° non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica; 3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta; 4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono. I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il limite di età per il collocamento a riposo per il Presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, è fissato al compimento degli anni settanta.

6. Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi possono far parte anche di altri corpi consultivi della amministrazione centrale, ma devono astenersi dal voto in tutti i casi nei quali debba essere udito anche il Consiglio di Stato, salvo che trattisi dell'esame di schemi di norme legislative o regolamentari. I Consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo, potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sempre che il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità.

7. E' addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria e un personale subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi indicati nelle tabelle allegate al R.D. 11/11/1923 n. 2395 .

8. I posti di segretario di sezione del Consiglio di Stato sono conferiti, su conforme proposta del consiglio di Presidenza, agli impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di segreteria, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo B. Qualora manchino impiegati del ruolo indicato che si trovino nelle condizioni in cui al precedente comma, i detti posti di segretario di sezione so- no conferiti per concorso fra impiegati di qualsiasi amministrazione appartenenti ai ruoli del gruppo B, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze .

9. Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il riparto che sarà fissato annualmente con decreto reale. Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al Presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime. Ogni sezione è presieduta dal Presidente proprio. Il Presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 45, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire.

10. Ciascuna sezione si compone di un presidente e di non meno di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione

11. I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato. A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari. Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi referendari e i referendari istruiscono gli affari che sono solo commessi, e R.D. 26/06/1924 n. 1054 – Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato. ne riferiscono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

12. Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dal- la composizione dell'anno precedente. Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni .

13. La direzione del personale e del servizio interno, nonché la corrispondenza col Ministero, spettano al Presidente.

TITOLO II

CAPO Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

14. Il Consiglio di Stato: 1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re; 2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

15. Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formula «udito il parere del Consiglio di Stato».

16. Il voto del Consiglio di Stato è richiesto: 1° sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1 n. 7, del R.D. 14 novembre 1901 n. 466 , sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri; 2° sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale; 3° sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge; 4° sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica; 5° sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge , o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge; 6° in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge. Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che è stato pure udito il Consiglio dei ministri. I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento .

CAPO II Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.

17. Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.

18. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.

19. A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

20. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente ha la preponderanza.

21. I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare Commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione. R.D. 26/06/1924 n. 1054 – Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato.

22. E' in facoltà del Presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar pare- re sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni. Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo. In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione il Presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

23. Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che deb- bono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quelli in adunanza generale. E' sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.

24. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza genera- le.

25. Avuto il parere di una sezione, il Ministro può, salve le disposizioni del- l'art. 33, richiedere al Presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

TITOLO III

CAPO Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

26. Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali. Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

 

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